Certificazione CE per porte e finestre



Una recente pubblicità di un produttore di profilati per finestre recita: "2010 sotto il segno del CE". Questa sigla significa "Conformité Européenne", vale a dire l'attestazione della conformità di un prodotto ai requisiti essenziali di sicurezza e salute previsti in ambito comunitario, da realizzarsi mediante applicazione di procedure e metodi previsti per ciascuna diversa tipologia di prodotto da apposita norma armonizzata e da apporsi sul prodotto prima della sua immissione sul mercato a cura del fabbricante o di un suo rappresentante autorizzato e insediato nel territorio comunitario.
Nella fattispecie dal 2 febbraio 2010 e obbligatoria la marcatura CE per i serramenti: finestre, porte finestre, finestre da tetto, porte pedonali d'ingresso esterne senza caratteristiche di resi-stenza al fuoco o di tenuta ai fumi (manuali, non motorizzate) secondo la norma di prodotto Uni En 14351-1. Per poter immettere legalmente sul mercato questi prodotti, sono tenuti alla marcatura tutti i costruttori di serramenti indipendentemente dalle dimensioni dell'azienda e dalle quantità prodotte.
Si ricorda inoltre come la marcatura sia già obbligatoria da tempo per altri prodotti del settore serramentistico: persiane, scuri, avvolgibili, zanzariere, tende, cancelli, portoni, facciate continue, vetri, e alla lista, per essere completata, mancano ancora le porte interne e quelle antincendio, per le quali l'accordo richiede ancora tempo.
I conseguenti obblighi del produttore consistono nel consegnare al cliente, unitamente al prodotto finito da installare, alcuni documenti resi obbligatori per la marcatura CE che di seguito elenchiamo.
• Dichiarazione CE di Conformità. E un documento cartaceo attraverso cui il produttore di serramenti attesta che il prodotto realizzato e conforme ai requisiti essenziali applicabili previsti dalla Direttiva CPD 89/106/CEE e dalla norma armonizzata di prodotto, assumendosi di conseguenza la responsabilità circa ('effettiva veridicità di tale dichiarazione. Vanno inoltre indicati i riferimenti necessari per garantire la rintracciabilità della commessa interna per ciascuna tipologia di prodotto realizzata.
La dichiarazione deve essere firmata dal legale rappresentante dell'azienda e ha valore legale. Giova infine ricordare che il recepimento della CPD e avvenuto con il Dpr n. 246 del 21 aprile 1993 dal titolo "Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione". Quest'ultima e stata a sua volta modificata dal Regolamento CE n. 1882/2003 apparso sulla Guce 31 ottobre 2003 - L 284.
• Etichetta CE. I prodotti devono essere accompagnati (sul prodotto o sull'imballaggio o sulla documentazione) da un'etichetta che contenga almeno le seguenti informazioni:
  • logo grafico della marcatura CE;
  • anno di apposizione della marcatura;
  • ragione sociale del produttore di serramenti;
  • descrizione del prodotto;
  • riferimento alla relativa norma armonizzata;
  • elenco dei requisiti obbligatori e relativi valori/classi.
• Istruzioni di uso e manutenzione. I prodotti devono essere accompagnati da un documento che contenga le indicazioni per la manutenzione e la pulizia, per un uso corretto e sicuro, e per lo smaltimento includendo, eventualmente, le istruzioni per la sostituzione dei componenti.
• Istruzioni di posa in opera. Quando il produttore di ser-ramenti non e responsabile dell'installazione del prodotto, deve fornire idonee istruzioni scritte (come contemplato anche nel Codice del consumo - Digs. n. 206/05 art. 129), attraverso un Manuale, che assicurino un'installazione tale da garantire in opera le medesime prestazioni verificate durante le prove Itt (Initial test type, un test di laboratorio utile a misurare le prestazioni energetiche e di sicurezza di un serramento). Avvertenza per il consumato-re: poiché l'acquisto di serramenti può avvenire anche at-traverso un rivenditore (dealer), quest'ultimo trasferirà al cliente la documentazione sopra citata ricevuta, in quanto non pu6 vendere la finestra con tale documentazione a sua nome, perche la finestra e stata prodotta da un altro.
La marcatura allora e un metodo produttivo standardizzato basato su procedure certe, non un marchio di qualità, che però concorre a definire in modo più chiaro e pratico gli elementi essenziali che il consumatore deve aver presente per valutare direttamente o con l'ausilio del progettista o altro, capitolati d'appalto, redigere a sua volta dei progetti, o semplicemente acquistare anche un singolo serramento. Sta dunque ai produttori darsi da fare per immettere sul mercato prodotti che rispondano alle attese qualitative e prestazionali di un serramento, per esempio, ad alta efficienza energetica.

Fonte Ristrutturare la casa Mauro Bonafede















 



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