Ristrutturazione:
Ristrutturazione:Per intervento edilizio si intende ogni
lavorazione o opera che modifichi in tutto o in parte un edificio esistente o
che porti alla realizzazione di una nuova costruzione. Il riferimento normativo
per l'intervento edilizio si trova all'art.3 del D.P.R. n.380/2001 (conosciuto
come Testo unico dell'edilizia). Lo stesso articolo dà una classificazione dei
diversi interventi edilizi, che vengono di seguito descritti. Per ogni
intervento edilizio viene indicato quale strumento urbanistico è necessario per
poterlo eseguire (ciascuna Regione ha, però, la facoltà di decidere a sua
discrezione quali strumenti richiedere per ciascun intervento).
Ristrutturazione: 1 Intervento di manutenzione ordinaria 2 Intervento di manutenzione straordinaria 3 Intervento di restauro e risanamento conservativo 4 Intervento di ristrutturazione edilizia 5 Intervento di nuova costruzione 6
Intervento di ristrutturazione urbanistica
Intervento di manutenzione
ordinaria Sono interventi di manutenzione ordinaria quelli rivolti
principalmente al mantenimento in efficienza di un impianto (p.e. il rifacimento
dell'impianto elettrico vecchio con uno a norma, il rifacimento dei sanitari di
un bagno, la sostituzione di un discendente di scarico acque) o il suo
ampliamento (p.e. aggiungere una lampada a muro, mettere un secondo lavabo nel
bagno), al mantenimento dell'igiene e della pulizia dei locali (p.e. ripitturare
una parete, anche sostituendo l'intonaco, sostituire le piastrelle del bagno).
Nella manutenzione ordinaria
rientrano anche le opere per la sostituzione degli infissi (porte e finestre,
oppure l'installazione della porta blindata in luogo della precedente) e, anche,
le opere relative alla realizzazione di vani di passaggio o spostamenti di
porte, purché venga mantenuto l'impianto originario della casa. Queste opere
sono ammesse spesso non in modo esplicito, perché sono al limite della
confusione con la manutenzione straordinaria. Tuttavia, alcune sentenze
giudiziarie le equiparano alla manutenzione ordinaria e alcuni regolamenti
edilizi comunali le citano esplicitamente come tali.
Gli interventi di manutenzione
ordinaria non sono soggetti a alcuna autorizzazione: rientrano, infatti, tra le
opere che non necessitano di autorizzazione edilizia.
Se l'edificio tuttavia è vincolato
dalla sovrintendenza ai beni architettonici (in base al d.lgs. n.42/2004)
potrebbe essere richiesta l'autorizzazione della stessa (p.e. in un edificio
storico con un affresco alle pareti non possiamo ripitturare le pareti o farvi
passare degli impianti, perché sarebbe una violazione dell'integrità dei beni
culturali, anche, ovviamente, se l'edificio è privato). Questa affermazione vale
per ogni intervento edilizio.
L'articolo 3, comma 1, lett. a) del D.P.R. 380/2001
definisce interventi di manutenzione ordinaria "gli interventi edilizi che
riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture
degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli
impianti tecnologici esistenti".
Intervento di manutenzione straordinaria Sono interventi di
manutenzione straordinaria le opere che sono necessarie per mantenere in buono
stato l'intero edificio e, quindi, sono quelle che servono a sostituire o
modificare parti anche strutturali dell'edificio o quelle necessarie a
realizzare nuovi impianti, totalmente diversi da quelli esistenti.
Rientrano quindi nella
manutenzione straordinaria le opere di consolidamento statico (p.e. se un
edificio sta crollando a causa di un elemento strutturale logorato o
sottodimensionato bisogna sostituirlo o rinforzarlo, oppure sono opere di
consolidamento statico anche le catene utilizzate per migliorare la resistenza
dell'edificio al terremoto), il rifacimento integrale dei servizi igienici e
degli impianti relativi (non è specificato, in realtà, se il rifacimento
integrale di un bagno rientri in questa categoria o nella precedente) e la
modifica integrale dell'impianto idrico, dell'impianto elettrico, dell'impianto
sanitario.
Non sono interventi
di manutenzione straordinaria quelli che alterano la sagoma, la forma, il volume
o la superficie complessiva dell'edificio e la relativa destinazione d'uso (p.e.
la realizzazione di una veranda per coprire un terrazzo modifica la sagoma, la
forma, il volume e cambia la destinazione d'uso del terrazzo da non abitativo ad
abitativo e, pertanto, non è manutenzione straordinaria, ma ristrutturazione
edilizia. La redistribuzione della casa mediante la demolizione di tramezzi e la
modifica delle stanze non altera né la sagoma, né la forma, né il volume e
neppure la destinazione d'uso, ed è, quindi, manutenzione straordinaria).
Gli interventi di manutenzione
straordinaria devono essere segnalati all'Ufficio Tecnico comunale presentando
di una Denuncia di inizio attività firmata dal proprietario o da un avente
diritto ed asseverata da un tecnico abilitato. Con l'introduzione di nuovi
provvedimenti a livello regionale, e la modifica dell'articolo 6 del D.P.R.
380/2001 da parte del Decreto Legge 25 marzo 2010, n. 40, nelle regioni italiane
o in quei comuni dove non sia in vigore una legislazione più restrittiva, è
possibile effettuare alcune categorie minori di interventi di manutenzione
straordinaria senza presentare la DIA. Fra queste, lo spostamento di tramezzi
interni e la sostituzione di infissi esterni.
La divisione di un unico appartamento in due unità
immobiliari distinte non è manutenzione straordinaria, perché presuppone un
nuovo accatastamento delle superfici e quindi, anche se la destinazione d'uso
dell'immobile rimane la stessa c'è variazione della consistenza dell'edificio.
L'articolo 3, comma 1, lett.
b) del D.P.R. 380/2001 definisce interventi di manutenzione straordinaria "le
opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche
strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi
igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici
delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di
uso".
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